La “cedolare secca” è un regime facoltativo che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, per la parte derivante dal reddito dell’immobile: è possibile approfondirne i passaggi facendo riferimento a siti specifici come http://www.canoneconcordatonline.it
Per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate:
- l’imposta di registro
- l’imposta di bollo.
Queste sono invece ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.
Cedolare secca: chi può sceglierla
Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento.
Essi non devono però locare l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
Anche chi si avvale del regime delle locazioni brevi, può optare per la cedolare secca al 21%.
Per contratto di locazione breve si intende un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni.
Come calcolare l’acconto della cedolare secca
Per calcolare l’acconto della cedolare secca, si calcola il 100% dell’importo dovuto nell’anno precedente.
Dalla somma ottenuta, si scopre chi paga entro il 30 giugno e chi può pagare entro il 30 novembre.
Il primo appuntamento con il versamento del saldo e del primo acconto è dunque il 30 giugno. L’acconto della cedolare secca va pagato nei casi in cui l’importo dell’anno precedente è maggiore di 51,65 euro.
Modalità di versamento dell’acconto sulla cedolare secca
E’ possibile versare l’acconto Irpef nelle seguenti modalità:
- Trattenuta in busta paga se si è scelto di fare il 730 con il sostituto d’imposta.
- Versamento tramite modello F24 se si è scelto di fare il 730 senza sostituto d’imposta o il modello redditi.
I codici tributo per il versamento tramite modello F24 sono i seguenti:
- 4033: prima rata acconto irpef
- 4034: seconda o unica rata acconto irpef
Come pagare l’acconto sulla cedolare secca con il modello F24
Il pagamento della cedolare secca con il modello F24 prevede che si indichi lo specifico codice tributo.
Ecco quali sono:
- 1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata.
- 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione.
- 1842: Cedolare secca locazioni – Saldo.
Inoltre:
- Si deve anche indicare l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento.
- Si deve indicare l’importo che si sta pagando nel campo destinato agli importi a debito
Quando pagare l’acconto sulla cedolare secca
A seconda del totale da versare, ci sono differenti scadenze:
- 30 novembre, se l’importo non supera i 257,52 euro (in una sola soluzione);
- in due rate, se l’importo è superiore a 257,52 euro: la prima rata del 40% dell’acconto dovuto, entro il 30 giugno; la seconda rata, ovvero il restante 60%, entro il 30 novembre.
Tuttavia, le due rate di acconto sono uguali, cioè entrambe del 50%, per i contribuenti che, contestualmente, esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA.
Dunque la regola si applica anche a coloro che:
- applicano il regime forfetario agevolato (articolo 1, commi 54-89, legge n. 190/2014)
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
Pagamento della cedolare secca il primo anno
Nei primi 12 mesi di esercizio dell’opzione, per la cedolare secca non si deve pagare l’acconto.
Manca infatti la base imponibile di riferimento ovvero l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente.
Durata dell’opzione cedolare secca
L’opzione cedolare secca comporta l’applicazione delle regole della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga.
L’applicazione, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, avrà validità per il residuo periodo di durata del contratto.
Il locatore può comunque revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata.
C’è inoltre la possibilità di esercitare nuovamente l’opzione, nelle annualità successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca.
- La revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’imposta di registro, eventualmente dovuta.
- La conferma dell’opzione deve essere effettuata nel termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, ossia,entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga.
In caso di risoluzione del contratto, l’imposta di registro non è dovuta qualora, tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca.
In ogni caso è necessario comunicare la risoluzione anticipata presentando all’ufficio dove è stato registrato il contratto il Modello RLI compilato.